Segnalazioni Whistleblowing
Procedura per la segnalazione di illeciti di interesse generale nell’ambito del contesto lavorativo WHISTLEBLOWING Schema di sintesi Le Segnalazioni I Segnalanti possono inoltrare le segnalazioni attraverso i seguenti canali: Canali interni ➢ posta ordinaria, da inviare in busta chiusa, indirizzata alla c.a. Sig.ra Patrizia Betti c/o S & G Trade S.p.A., Viale Giorgio Ribotta 21 – Eurosky Tower – 00144 Roma (RM), avendo cura di indicare sulla busta “riservata al Responsabile della Segnalazione”. La segnalazione va effettuata scaricando il “Modulo di Segnalazione” presente sul sito www.segtrade.it e compilandolo secondo le presenti istruzioni. ➢ Segnalazione Orale, richiedendo un incontro con il Responsabile delle Segnalazione Canale Esterno I Segnalanti possono inoltrare una Segnalazione mediante il Canale Esterno, istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), accessibile attraverso il sito web: https://whistleblowing.anticorruzione.it nel caso in cui:- i predetti Canali Interni non sono attivi o non sono gestiti in conformità alla legge (ad es., non tutelano l’identità del Segnalante);
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e non ha avuto Seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace Seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente palese per il pubblico interesse, Divulgazione pubblica e denuncia alle Autorità competenti
- Definizioni
- Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità di S & G Trade S.p.A. e che consistono in:
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni delle procedure e altre disposizioni adottate da S & G Trade S.p.A.
- comportamenti illeciti derivanti da norme dell’Unione o nazionali in materia di: appalti pubblici, servizi prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare,
- salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione (ad esempio, in materia di I.V.A.);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell’Unione (ad es. in materia di concorrenza).
- Informazioni sulle Violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel Contesto Lavorativo (come definito di seguito), nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali Violazioni;
- Segnalazione o Segnalare: la comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle Violazioni;
- Canali di Segnalazione Interni: i canali di segnalazione istituiti da S & G Trade S.p.A. di cui alla sezione 6;
- Canale di Segnalazione Esterno: il canale di segnalazioni istituito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Segnalazioni Interne: la comunicazione, scritta od orale delle Informazioni sulle Violazioni presentata tramite i Canali di Segnalazione Interni;
- Segnalazioni Esterne: la comunicazione, scritta od orale delle Informazioni sulle Violazioni presentata tramite il Canale di Segnalazione Esterno;
- Divulgazione Pubblica o Divulgare Pubblicamente: rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- Segnalante: la persona fisica che effettua la Segnalazione sulle Violazioni acquisite nell’ambito del Contesto Lavorativo;
- Facilitatore: una persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all’interno del Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- Contesto Lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte a favore di S & G Trade S.p.A., attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni (come definite di seguito) in caso di Segnalazione;
- Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione Interna come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione Segnalata;
- Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- Seguito: l’azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del Canale di Segnalazione Interno per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.
- Scopo e campo di applicazione
- Riferimenti normativi
- Soggetti che possono effettuare la Segnalazioni
- lavoratori dipendenti (qualunque sia la tipologia contrattuale, ad esempio, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato) di S & G Trade S.p.A. e coloro che comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
- lavoratori somministrati di S & G Trade S.p.A.
- soggetti in periodo di prova o in fase di colloquio;
- tirocinanti e volontari, retribuiti e non;
- ex dipendenti;
- membri degli organi sociali, tra cui le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;
- fornitori di beni e servizi;
- liberi professionisti, consulenti, collaboratori e partner;
- clienti o utenti dei servizi erogati dalla Società.
- Oggetto delle Segnalazioni
- violazioni di procedure interne adottate da S & G Trade S.p.A., con riferimento alle attività e
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni delle procedure adottate dalla Società sanzionabili in via disciplinare (es. trattamento dei dati, salute e sicurezza sul lavoro, etc.);
- condotte illecite suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, degli utenti, dei clienti o di arrecare un danno all’ambiente;
- utilizzo improprio di beni aziendali;
- atti di corruzione tentati, presunti ed effettivi;
- conflitto di interesse;
- situazioni in cui sia riscontrato l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché dai quali scaturisca un mal funzionamento delle attività aziendali, e ciò a prescindere dalla rilevanza penale.
- Segnalazioni Interne
- generalità del Segnalante, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito della Società;
- una chiara e completa descrizione delle Informazioni sulla Violazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo delle Informazioni sulla Violazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge
- l’attività) che consentano di identificare i/il Soggetto/i Coinvolto/i;
- l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza delle Informazioni sulla Violazione.
- registrarne la ricezione e, entro i successivi sette giorni, rilasciare al Segnalante l’avviso di ricezione;
- proteggerne e limitarne l’accesso rispetto a terzi;
- trattarle personalmente e avviare l’istruttoria chiedendo – ove necessario – integrazioni al Segnalante, tenuto conto che entro tre mesi dall’avviso di ricezione il Responsabile è obbligato a dare riscontro al Segnalante.
- il soggetto che effettua la Segnalazione rientra tra i Segnalanti;
- le Informazioni sulla violazione rientrano tra quelle che possono essere oggetto delle Segnalazioni;
- è manifestatamente assente la lesione dell’interesse pubblico o l’integrità della Società;
- è manifestatamente infondata la Segnalazione per l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- le Informazioni sulla violazione hanno un contenuto generico tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero sono corredate da documentazione non appropriata o pertinente o vi è una carenza di dati che costituiscono elementi essenziali per la Segnalazione.
- “con rilievi”, nel caso in cui al termine delle attività sia stata accertata, sulla base di elementi oggettivi, la fondatezza delle Informazioni sulla Violazione. In tal caso, il Responsabile, informa Il Datore di Lavoro o le competenti Autorità, e, in base alle rispettive competenze prederanno le necessarie determinazioni;
- “senza rilievi”, nel caso in cui, constatata la buona fede del Segnalante, al termine delle attività non sia stata accertata, sulla base di elementi oggettivi, la fondatezza della Informazioni sulla Violazione;
- “segnalazioni in mala fede”, nel caso in cui al termine delle attività sia stata accertata, sulla base di elementi oggettivi, la mala fede del Segnalante, con la conseguente possibilità di irrogare una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante stesso.
- l’archiviazione della segnalazione con motivazione espressa; oppure
- l’idoneità della segnalazione e l’inoltro al Datore di Lavoro o alle competenti Autorità
- la tracciabilità delle segnalazioni;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica.
- il controllo di completezza al fine di accertare che tutte le segnalazioni siano state trattate tempestivamente.
- Segnalazioni Esterne
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo del Segnalante, l’attivazione del Canale di segnalazione Interno ovvero non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla legge;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione Interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione Interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di Ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- Divulgazione Pubblica e denuncia alle Autorità competenti
- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione Interna ed Esterna ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione Esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla procedura e dalle Linee Guida dell’ANAC e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
- Garanzie e tutele
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta
- conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la
- perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione
- nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- nell’ipotesi in cui la Segnalazione configuri calunnia o diffamazione;
- nell’ipotesi in cui la Segnalazione sia manifestamente dettata da ragioni di opportunità e/o effettuata al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e in ogni altra ipotesi di abuso, utilizzo improprio o intenzionale strumentalizzazione
- dell’istituto oggetto della presente procedura.
- ai facilitatori (persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone (ad esempio, i soggetti che lavorano presso la società di proprietà di un fornitore di S & G Trade S.p.A che effettua la Segnalazione).
- Sistema disciplinare
- nei confronti di coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o discriminazione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante (o di chiunque abbia collaborato all’accertamento dei fatti oggetto di una Segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nei confronti del Segnalato per le responsabilità accertate;
- nei confronti di chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati nella presente Guida;
- nei confronti dei dipendenti che abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
- nei confronti del dipendente che ometta di comunicare una segnalazione ricevuta.
- Tutela della riservatezza e della privacy
- a) nel procedimento penale: l’identità del whistleblower è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p. Tale disposizione prevede l’obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari “fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” (il cui relativo avviso è previsto dall’art. 415-bis c.p.p.);
- b) nel procedimento disciplinare: attivato dalla società contro il presunto autore della condotta segnalata, l’identità del whistleblower non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell’identità del whistleblower sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- il segnalato, vale a dire la persona fisica oggetto della segnalazione;
- il facilitatore, sia per quanto riguarda l’identità, sia con riferimento all’attività in cui l’assistenza si concretizza;
- le persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (es. testimoni);
- Formazione del personale in materia di whistleblowing
- Archiviazione